Come fosse una ‘moneta fiscale’, la cessione del credito d’imposta è diventata una delle opzioni più note e utilizzate negli ultimi tempi – specie durante il periodo di pandemia – per beneficiare di bonus e sconti.
Questo perché rappresenta una modalità innovativa, che introduce una nuova possibilità: lo Stato infatti, concede al contribuente di rinunciare all’utilizzo diretto della detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi e di optare, in alternativa alla cessione del credito di imposta.
Dunque, in altre parole, cedendo il beneficio fiscale all’azienda che ha effettuato i lavori oggetto di tale agevolazione, si onorerà il debito senza un esborso di denaro diretto.
In questo modo, i soggetti coinvolti si diversificheranno in: il ceduto (cioè il debitore) il cedente (che cede il proprio diritto), e il cessionario, cioè il soggetto terzo verso quale il credito viene trasferito che può essere, ad esempio, la banca a cui l’impresa cede il proprio credito.
Non è necessario, come da norma di legge, il consenso del debitore ceduto, in quanto è per lui indifferente il soggetto nei cui confronti effettuare il pagamento, ma è chiaramente necessario che il cedente sia effettivamente titolare del diritto che intende trasferire.
E’ importante sottolineare come solo in alcune situazioni si potrà ricorrere alla cessione di credito. Non possono, infatti, essere oggetto di cessione i diritti di carattere strettamente personali come i crediti alimentari e quelli indicati dall’art. 1261 c.c. e sarà dunque poi vietata la cessione anche quando tra creditore e debitore c’è un accordo di non cessione del credito di cui il cessionario è a conoscenza.
Sarà invece un’opzione possibile per quanto riguarda i lavori di recupero del patrimonio edilizio con detrazione del 50%, di risparmio energetico qualificato con detrazioni Irpef e Ires del 50-65-70-75-80-85% e per i lavori relativi al superbonus del 110% effettuati dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022.
Rientrano tra le agevolazioni che consentono la cessione di credito anche i lavori antisismici speciali con detrazione del 50-70-75-80-85% o rientranti nel bonus facciate con detrazione del 90%.
Stessa sorte per l’installazione di impianti fotovoltaici e di sistemi di accumulo con detrazione del 50% o con il superbonus del 110% (se effettuato almeno uno dei tre interventi trainanti) e, infine, per l’installazione delle colonnine di ricarica di veicoli elettrici con detrazione del 50% o con il superbonus del 110%
Ma non solo: il credito di imposta può essere ceduto anche per quanto riguarda le spese sostenute per la sanificazione degli ambienti di lavoro e per l’adeguamento dei locali alle misure di contenimento del Covid-19.
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